Art. 5

Accreditamento del valore di banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto e presentate per la sostituzione

In vigore dal 19 apr 2013
Accreditamento del valore di banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto e presentate per la sostituzione 1.   Le BCN accreditano agli istituti e agli operatori economici di cui nell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 e che detengono un conto presso la BCN competente il valore delle banconote in euro autentiche che sono state accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto il giorno della ricezione di tali banconote a condizione che: a) le banconote in euro non siano state danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, consumati o ad altre attività criminose; b) la BCN possa verificare immediatamente che l’ammontare richiesto corrisponda all’incirca almeno al valore delle banconote presentate; e c) siano trasmesse tutte le altre informazioni richieste dalla BCN. 2.   Qualsiasi eventuale differenza, individuata successivamente, tra il valore delle banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate presentate per la sostituzione e l’ammontare accreditato prima del pagamento è addebitato o accreditato, a seconda del caso, all’istituto o all’operatore economico in questione. 3.   Le commissioni menzionate nell’ saranno calcolate sulla base del numero effettivo delle banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate che sono state trattate dalla BCN.
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Accreditamento del valore di banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto e presentate per la sostituzione (Art. 5 Decisione (UE) 2013/10) — Testo vigente | Portale Normativo