Art. 4

Imposizione di una commissione per la sostituzione di banconote in euro autentiche danneggiate da dispositivi antifurto

In vigore dal 19 apr 2013
Imposizione di una commissione per la sostituzione di banconote in euro autentiche danneggiate da dispositivi antifurto 1.   Le BCN impongono il pagamento di una commissione in capo agli istituti e agli operatori economici di cui all’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 quando questi facciano richiesta alle BCN in conformità all’ di sostituire banconote in euro autentiche che sono state danneggiate dall’uso di dispositivi antifurto. 2.   La commissione ammonta a 10 cent di euro per banconota in euro danneggiata. 3.   La commissione è imposta solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro danneggiate. La commissione è imposta su tutte le banconote in euro sostituite. 4.   Non viene imposto il pagamento di alcuna commissione nell’ipotesi di banconote in euro danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, tentati o consumati o ad altre attività criminose.
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