Art. 3

Sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate

In vigore dal 19 apr 2013
Sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate 1.   Le BCN, su richiesta, e alle condizioni definite nel paragrafo 2 e nella relativa decisione del Consiglio direttivo di cui all’, sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate laddove: a) sia presentato più del 50 % della banconota in euro; o b) sia presentato il 50 % o meno della banconota in euro, qualora il richiedente possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte. 2.   In aggiunta a quanto stabilito al paragrafo 1, la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate avviene conformemente alle seguenti ulteriori condizioni: a) in caso di dubbio circa la titolarità del richiedente relativamente alle banconote in euro: il richiedente deve fornire l’identificazione, e la prova che il richiedente è il proprietario o altrimenti il richiedente autorizzato; b) in caso di dubbio circa l’autenticità delle banconote in euro: il richiedente deve fornire la propria identificazione; c) in caso siano presentate banconote in euro autentiche macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate: è necessario che venga fornita dal richiedente una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione; d) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto: è necessario che venga fornita dal richiedente una dichiarazione scritta sulla causa dell’annullamento; e) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto in seguito a rapina o furto, tentati o consumati o ad altra attività criminosa: le banconote sono sostituite solo su richiesta del proprietario o altrimenti su richiesta del richiedente autorizzato che è la vittima dell’attività criminosa tentata o consumata che ha danneggiato le banconote; f) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto e siano presentate da istituti e operatori economici di cui all’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001: è necessario che tali istituti e operatori economici forniscano una dichiarazione scritta sulla causa dell’annullamento, il riferimento e le caratteristiche del dispositivo antifurto, informazioni dettagliate della parte che presenta le banconote danneggiate e la data di presentazione; g) qualora le banconote in euro autentiche siano state danneggiate in blocco a causa dell’attivazione di dispositivi antifurto: per quanto possibile e se richiesto dalle BCN, le banconote in questione devono essere presentate in gruppi di 100 banconote, a condizione che l’ammontare di banconote in euro presentate sia sufficiente a formare tali gruppi; h) nel caso in cui istituti e operatori economici di cui all’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2001 presentino per la sostituzione, in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate per un valore di almeno 7 500 EUR: tali istituti e operatori economici forniscono documentazione sull’origine delle banconote e l’identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella direttiva 2005/60/CE. Tale obbligo si applica anche in caso di dubbio se è raggiunta o meno la soglia di 7 500 EUR. Le regole stabilite nel presente paragrafo fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente adottato dagli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2005/60/CE. 3.   Senza pregiudizio a quanto sopra: a) Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro autentiche siano state intenzionalmente danneggiate, le BCN stesse rifiutano la sostituzione e le trattengono al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione ad altra BCN. Tuttavia, le BCN sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate se hanno la certezza o motivo sufficiente di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di danneggiamento modesto, perché recano ad esempio annotazioni, numeri o brevi frasi, non saranno in linea di principio considerate intenzionalmente danneggiate; e b) nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, queste rifiutano la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate e le trattengono, a fronte di apposita ricevuta, al fine di presentarle quale prova alle autorità competenti per dare inizio o contribuire a un’indagine penale già in corso. Salva diversa decisione delle autorità competenti, le banconote in euro autentiche al termine dell’indagine sono da considerarsi idonee alla sostituzione ai sensi delle condizioni previste nei paragrafi 1 e 2; c) Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro autentiche danneggiate siano contaminate in modo tale da presentare un rischio per la salute e per la sicurezza, esse sostituiscono le banconote in euro autentiche danneggiate se il richiedente può fornire una valutazione relativa alla salute e alla sicurezza da parte delle autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:211(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate (Art. 3 Decisione (UE) 2013/10) — Testo vigente | Portale Normativo