Art. 4

In vigore dal 14 dic 2012
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2012/789 — Testo vigente | Portale Normativo