Art. 3
In vigore dal 14 dic 2012
Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’allegato è erogato alle seguenti condizioni:
a)
la presentazione, da parte dello Stato membro interessato, delle prove delle misure adottate, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;
b)
la presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro interessato, di una richiesta di pagamento, in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.
Il versamento del contributo finanziario non esclude eventuali verifiche da parte della Commissione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, dell’articolo 23, paragrafo 10, e dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.
Storico versioni
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