Art. 1

In vigore dal 14 dic 2012
Sulla base delle informazioni e dei documenti presentati dagli Stati membri e analizzati dalla Commissione, è approvata l’assegnazione di un contributo finanziario dell’Unione per il 2012 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo in relazione alle misure necessarie di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE, adottate per lottare contro gli organismi oggetto dei programmi di eradicazione o di contenimento della diffusione elencati nell’allegato.
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