Art. 6

Controlli amministrativi e visite mediche

In vigore dal 6 dic 2012
Controlli amministrativi e visite mediche 1.   Il presente articolo si applica alle persone di cui all’ beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all’, paragrafo 1, lettera i), nonché alle istituzioni incaricate dell’attuazione della presente decisione. 2.   Se un beneficiario o un richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l’istituzione debitrice si trova in Albania, o dimora o risiede nel territorio dell’Albania e l’istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, la visita medica è effettuata, su richiesta di tale istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, secondo le procedure stabilite dalla legislazione applicata da tale istituzione. L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti che devono essere esaminati nella visita medica. L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto la visita medica. L’istituzione debitrice conserva la facoltà di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta, nel territorio in cui dimora o risiede il beneficiario o richiedente delle prestazioni o nel paese in cui si trova l’istituzione debitrice. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice unicamente nel caso in cui sia in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e le spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice. 3.   Se un beneficiario o richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l’istituzione debitrice si trova in Albania, o dimora o risiede in Albania e l’istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta dell’istituzione debitrice, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario. L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo. L’istituzione debitrice conserva la facoltà di far esaminare la situazione del beneficiario da un professionista di sua scelta. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice unicamente nel caso in cui sia in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e le spese di viaggio e di soggiorno siano sostenute dall’istituzione debitrice. 4.   Uno o più Stati membri e l’Albania possono concordare altre disposizioni amministrative, a condizione che ne informino il Consiglio di stabilizzazione e di associazione. 5.   In deroga al principio della reciproca assistenza amministrativa gratuita di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione, l’importo effettivo delle spese dei controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è rimborsato all’istituzione cui è stato chiesto di eseguirli dall’istituzione debitrice che li ha chiesti.
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Controlli amministrativi e visite mediche (Art. 6 Decisione (UE) 2012/773) — Testo vigente | Portale Normativo