Art. 4

Indagini e notifiche relative all’organismo specificato

In vigore dal 5 dic 2012
Indagini e notifiche relative all’organismo specificato 1.   Gli Stati membri effettuano indagini annuali ufficiali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato nei vegetali specificati. Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno dell’indagine. 2.   Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell’organismo specificato in una parte del suo territorio in cui tale presenza non era stata ancora riscontrata. 3.   Se l’organismo specificato è rilevato o si sospetta che sia presente in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, è data immediatamente notifica agli organismi ufficiali responsabili.
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Indagini e notifiche relative all’organismo specificato (Art. 4 Decisione (UE) 2012/756) — Testo vigente | Portale Normativo