Art. 2

Introduzione nell’Unione di polline vivo e di vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl.

In vigore dal 5 dic 2012
Introduzione nell’Unione di polline vivo e di vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl. Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl., nel seguito «i vegetali specificati», originari di paesi terzi possono essere introdotti nell’Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l’introduzione, precisate all’allegato I.
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