Art. 4
Indagini e notifiche relative all’organismo specificato
In vigore dal 5 dic 2012
Indagini e notifiche relative all’organismo specificato
1. Gli Stati membri effettuano indagini annuali ufficiali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato nei vegetali specificati.
Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno dell’indagine.
2. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell’organismo specificato in una parte del suo territorio in cui tale presenza non era stata ancora riscontrata.
3. Se l’organismo specificato è rilevato o si sospetta che sia presente in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, è data immediatamente notifica agli organismi ufficiali responsabili.
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