Art. 22

In vigore dal 29 nov 2012
1.   Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l’accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e di tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines. 2.   Il paragrafo 1 non si applica all'accesso agli aeroporti sotto la giurisdizione degli Stati membri dei voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines necessari per il solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.
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Art. 22 Decisione (UE) 2012/739 — Testo vigente | Portale Normativo