Art. 17

In vigore dal 29 nov 2012
Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo della Siria, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.
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Art. 17 Decisione (UE) 2012/739 — Testo vigente | Portale Normativo