Art. 15

In vigore dal 29 nov 2012
1.   È vietata la partecipazione alla costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria. 2.   È vietato prestare assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria. 3.   Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi anteriormente al 1o dicembre 2011.
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