Art. 27

In vigore dal 29 nov 2012
1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II. 2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione sull'inserimento nell'elenco e relativi motivi alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni. 3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano prodotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:739:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Decisione (UE) 2012/739 — Testo vigente | Portale Normativo