Art. 5
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 21 nov 2012
Disposizioni finanziarie
1. Le misure di portata unionale, di cui alla parte A dell’allegato, danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione.
2. Le misure di portata unionale, di cui alla parte B dell’allegato, possono essere finanziate dal bilancio generale dell’Unione.
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