Art. 5 · Disposizioni finanziarie

Art. 5

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 21 nov 2012
Disposizioni finanziarie 1.   Le misure di portata unionale, di cui alla parte A dell’allegato, danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione. 2.   Le misure di portata unionale, di cui alla parte B dell’allegato, possono essere finanziate dal bilancio generale dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:1093:oj#art-5