Art. 4
Coordinamento e attuazione a livello di Unione
In vigore dal 21 nov 2012
Coordinamento e attuazione a livello di Unione
1. La Commissione collabora strettamente con gli Stati membri, con il Parlamento europeo, con il Comitato economico e sociale e con il Comitato delle regioni, nonché con le autorità locali e regionali e con gli enti e le associazioni che rappresentano gli interessi locali e regionali.
2. La Commissione organizza riunioni di rappresentanti di organizzazioni europee o della società civile, o enti che sono attivi nel settore della cittadinanza e che difendono i diritti dei cittadini o promuovono l’istruzione e la cultura, e di altre parti interessate, per assistere la Commissione nell’attuazione dell’anno europeo dei cittadini a livello di Unione.
3. La Commissione si adopera per sfruttare le possibili sinergie tra i diversi anni tematici europei, valutando i risultati, monitorando le lacune persistenti e fornendo dati statistici, ove opportuno, in modo da garantire l’efficace attuazione degli obiettivi degli anni europei.
4. La Commissione attua la presente decisione a livello di Unione.
Storico versioni
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