Art. 35

In vigore dal 24 set 2012
1.   Non è rilasciata un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 33 per: a. la pesca nella zona di cui all’allegato 3; b. la pesca con attrezzi idonei alla cattura di molluschi nelle zone di cui agli allegati 3, 3a, 3b e 5, nonché c. la pesca con attrezzi idonei alla cattura di gamberetti nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 6. 2.   In deroga al primo comma, frase introduttiva e lettera b, può essere rilasciata un’autorizzazione per la pesca di molluschi bivalvi senza mezzi meccanici nelle zone di cui all’allegato 5a.
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