Art. 1
In vigore dal 24 set 2012
Il regolamento di esecuzione sulla pesca è modificato come segue:
A
All’, lettera b, i termini «nelle zone di cui agli allegati 3a e 5» sono sostituiti dai seguenti: «nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 5».
L’ si legge pertanto come segue:
È vietata la pesca:
a.
con reti da traino, provviste o meno di catene, nella Schelda orientale ad est della diga della Schelda orientale;
b.
con reti da traino provviste di catene nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 5.
B
All’, primo comma, lettera b, i termini «nelle zone di cui agli allegati 3, 3a e 5» sono sostituiti dai seguenti: «nelle zone di cui agli allegati 3, 3a, 3b e 5».
C
All’, primo comma, lettera c, i termini «nelle zone di cui agli allegati 3a e 6» sono sostituiti dai seguenti: «nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 6».
L’ si legge pertanto come segue:
1. Non è rilasciata un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 33 per:
a.
la pesca nella zona di cui all’allegato 3;
b.
la pesca con attrezzi idonei alla cattura di molluschi nelle zone di cui agli allegati 3, 3a, 3b e 5, nonché
c.
la pesca con attrezzi idonei alla cattura di gamberetti nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 6.
2. In deroga al primo comma, frase introduttiva e lettera b, può essere rilasciata un’autorizzazione per la pesca di molluschi bivalvi senza mezzi meccanici nelle zone di cui all’allegato 5a.
D
L’allegato al presente regolamento è inserito come allegato 3B dopo l’allegato 3 A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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