Art. 1

In vigore dal 24 set 2012
Il regolamento di esecuzione sulla pesca è modificato come segue: A All’, lettera b, i termini «nelle zone di cui agli allegati 3a e 5» sono sostituiti dai seguenti: «nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 5». L’ si legge pertanto come segue: È vietata la pesca: a. con reti da traino, provviste o meno di catene, nella Schelda orientale ad est della diga della Schelda orientale; b. con reti da traino provviste di catene nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 5. B All’, primo comma, lettera b, i termini «nelle zone di cui agli allegati 3, 3a e 5» sono sostituiti dai seguenti: «nelle zone di cui agli allegati 3, 3a, 3b e 5». C All’, primo comma, lettera c, i termini «nelle zone di cui agli allegati 3a e 6» sono sostituiti dai seguenti: «nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 6». L’ si legge pertanto come segue: 1.   Non è rilasciata un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 33 per: a. la pesca nella zona di cui all’allegato 3; b. la pesca con attrezzi idonei alla cattura di molluschi nelle zone di cui agli allegati 3, 3a, 3b e 5, nonché c. la pesca con attrezzi idonei alla cattura di gamberetti nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 6. 2.   In deroga al primo comma, frase introduttiva e lettera b, può essere rilasciata un’autorizzazione per la pesca di molluschi bivalvi senza mezzi meccanici nelle zone di cui all’allegato 5a. D L’allegato al presente regolamento è inserito come allegato 3B dopo l’allegato 3 A.
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