Art. 13
In vigore dal 24 set 2012
È vietata la pesca:
a.
con reti da traino, provviste o meno di catene, nella Schelda orientale ad est della diga della Schelda orientale;
b.
con reti da traino provviste di catene nelle zone di cui agli allegati 3a, 3b e 5.
Storico versioni
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