Art. 12

Riservatezza e segreto professionale

In vigore dal 29 giu 2012
Riservatezza e segreto professionale Le indagini di cui al capo II sono condotte nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione non divulgano informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine che siano coperte dall'obbligo di segreto professionale e di riservatezza. I documenti o le informazioni ottenute dalla Commissione nel corso delle indagini sono utilizzate unicamente ai fini della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_del:2012:678:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riservatezza e segreto professionale (Art. 12 Decisione (UE) 2012/678) — Testo vigente | Portale Normativo