Art. 10
Accesso al fascicolo
In vigore dal 29 giu 2012
Accesso al fascicolo
Lo Stato membro interessato ha il diritto di accedere su richiesta a tutti i documenti e agli altri elementi oggettivi raccolti dalla Commissione che possano servire come prove a supporto della raccomandazione al Consiglio di imporre un'ammenda a detto Stato membro.
I documenti ottenuti dallo Stato membro interessato mediante l'accesso al fascicolo sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente decisione.
Storico versioni
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