Art. 14
Criteri relativi all'entità dell'ammenda
In vigore dal 29 giu 2012
Criteri relativi all'entità dell'ammenda
1. La Commissione si assicura che l'ammenda raccomandata sia efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammenda è determinata sulla base di un importo di riferimento che può essere modulato al rialzo o al ribasso prendendo in considerazione le circostanze specifiche di cui al paragrafo 3.
2. L'importo di riferimento è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul livello del disavanzo pubblico o del debito pubblico dello Stato membro per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.
3. Tenuto conto dell'importo massimo di cui all', la Commissione prende in considerazione in ciascun caso, ove opportuno, le seguenti circostanze:
a)
la gravità e gli effetti più generali dell'errata rappresentazione, in particolare l'impatto dell'errata rappresentazione sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione;
b)
il fatto che l'errata rappresentazione sia il risultato provato di negligenza grave o, in alternativa, ne sia stata provata la volontarietà;
c)
il fatto che l'errata rappresentazione sia stata prodotta da un'unica entità o, in alternativa, che sia il risultato dell'azione concertata di due o più entità;
d)
la ripetizione, la frequenza o la durata dell'errata rappresentazione da parte dello Stato membro interessato. In tal caso, l'importo di riferimento è il più ampio rilevato e va moltiplicato per il numero di anni, nei quattro anni dall'ultima notifica, in cui si è verificata l'errata rappresentazione;
e)
il livello di diligenza e di cooperazione, o in alternativa il livello di ostruzionismo, mostrato dallo Stato membro interessato nell'individuazione dell'errata rappresentazione e nel corso delle indagini.
Storico versioni
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