Art. 14 · Criteri relativi all'entità dell'ammenda

Art. 14

Criteri relativi all'entità dell'ammenda

In vigore dal 29 giu 2012
Criteri relativi all'entità dell'ammenda 1.   La Commissione si assicura che l'ammenda raccomandata sia efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammenda è determinata sulla base di un importo di riferimento che può essere modulato al rialzo o al ribasso prendendo in considerazione le circostanze specifiche di cui al paragrafo 3. 2.   L'importo di riferimento è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul livello del disavanzo pubblico o del debito pubblico dello Stato membro per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. 3.   Tenuto conto dell'importo massimo di cui all', la Commissione prende in considerazione in ciascun caso, ove opportuno, le seguenti circostanze: a) la gravità e gli effetti più generali dell'errata rappresentazione, in particolare l'impatto dell'errata rappresentazione sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione; b) il fatto che l'errata rappresentazione sia il risultato provato di negligenza grave o, in alternativa, ne sia stata provata la volontarietà; c) il fatto che l'errata rappresentazione sia stata prodotta da un'unica entità o, in alternativa, che sia il risultato dell'azione concertata di due o più entità; d) la ripetizione, la frequenza o la durata dell'errata rappresentazione da parte dello Stato membro interessato. In tal caso, l'importo di riferimento è il più ampio rilevato e va moltiplicato per il numero di anni, nei quattro anni dall'ultima notifica, in cui si è verificata l'errata rappresentazione; e) il livello di diligenza e di cooperazione, o in alternativa il livello di ostruzionismo, mostrato dallo Stato membro interessato nell'individuazione dell'errata rappresentazione e nel corso delle indagini.
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