Art. 6
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 25 giu 2012
Obblighi di comunicazione
1. Per ciascun anno gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto a norma degli .
2. Alla conclusione dell’esperimento, e in ogni caso alla cessazione della loro partecipazione, gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto a norma degli .
Nella relazione possono essere incluse altre informazioni ritenute pertinenti alla luce dello scopo dell’esperimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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