Art. 6 · Obblighi di comunicazione

Art. 6

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 25 giu 2012
Obblighi di comunicazione 1.   Per ciascun anno gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto a norma degli . 2.   Alla conclusione dell’esperimento, e in ogni caso alla cessazione della loro partecipazione, gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto a norma degli . Nella relazione possono essere incluse altre informazioni ritenute pertinenti alla luce dello scopo dell’esperimento.
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