Art. 5

Esonero

In vigore dal 25 giu 2012
Esonero Ai fini dell’esperimento gli Stati membri partecipanti sono esonerati, per quanto riguarda le ispezioni ufficiali in campo di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, dagli obblighi di cui all’, paragrafo 1, punto B.1, lettera d), all’articolo 14 bis, lettera a), e all’allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE, all’, paragrafo 1, punto C, lettera d), all’, paragrafo 1, punto C bis, lettera c), all’, paragrafo 1, punto D.1, lettera d), all’, paragrafo 1, punto D.2, lettera b), all’, paragrafo 1, punto D.3, lettera c), all’articolo 14 bis, lettera a), e all’allegato I, punto 7, della direttiva 66/402/CEE, all’, paragrafo 1, lettera c), punto iv), all’articolo 21, lettera a), e all’allegato I, parte A, punto 4, della direttiva 2002/54/CE, all’, paragrafo 1, lettera c), punto iv), all’articolo 35, lettera a), e all’allegato I, punto 2, della direttiva 2002/55/CE e all’, paragrafo 1, lettera c), punto iv), all’, paragrafo 1, lettera d), punto 1), punto ii), all’, paragrafo 1, lettera d), punto 2), punto iii), all’articolo 18, lettera a), e all’allegato I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE.
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Esonero (Art. 5 Decisione (UE) 2012/340) — Testo vigente | Portale Normativo