Art. 3

Ispezioni di colture e di sementi raccolte

In vigore dal 25 giu 2012
Ispezioni di colture e di sementi raccolte 1.   Gli Stati membri partecipanti si assicurano che le ispezioni di colture e di sementi raccolte soddisfino le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Le colture da ispezionare sono ottenute da sementi sottoposte a controlli ufficiali a posteriori i cui risultati ottemperano alle prescrizioni dell’allegato I delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. 3.   Per quanto riguarda gli ortaggi di cui alla direttiva 2002/55/CE, la competente autorità controlla almeno il 20 % delle colture. Per tutte le altre colture tale quota è pari almeno al 5 %. Le seguenti percentuali sono utilizzate per consentire di fissare un livello appropriato di controlli per le categorie di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base: 5 %, 10 %, 15 % e 20 %. 4.   Una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale. Gli Stati membri individuano le partite di sementi per le quali sono state condotte ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale. 5.   Gli Stati membri che partecipano all’esperimento confrontano le ispezioni ufficiali in campo con quelle dello stesso campo ispezionato sotto sorveglianza ufficiale.
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Ispezioni di colture e di sementi raccolte (Art. 3 Decisione (UE) 2012/340) — Testo vigente | Portale Normativo