Art. 7

In vigore dal 12 giu 2012
1.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Finlandia deve trasmettere le seguenti informazioni alla Commissione: a) l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario, b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto. 2.   La Finlandia deve informare la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Deve trasmettere immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Deve inoltre fornire informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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