Art. 6

In vigore dal 12 giu 2012
1.   Il recupero dell'aiuto di cui all' deve essere immediato ed effettivo. 2.   La Finlandia deve provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notificazione della stessa.
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Art. 6 Decisione (UE) 2013/8 — Testo vigente | Portale Normativo