Art. 4

In vigore dal 8 mag 2012
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Spagna trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: a) informazioni sull’importo complessivo (credito principale più interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per ottemperare alla presente decisione; c) una documentazione da cui risulti che il beneficiario ha ricevuto un ordine di recupero. 2.   La Spagna tiene informata la Commissione sullo stato di avanzamento delle proprie misure di attuazione della presente decisione fino ad avvenuta conclusione della restituzione degli aiuti di cui all’. La Spagna trasmette sollecitamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate o previste per ottemperare alla presente decisione. Inoltre, la Spagna fornisce informazioni esaurienti sull’importo degli aiuti e degli interessi già rimborsati dal beneficiario.
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Art. 4 Decisione (UE) 2013/126 — Testo vigente | Portale Normativo