Art. 3

In vigore dal 8 mag 2012
1.   Il recupero degli aiuti di cui all’ è immediato ed effettivo. 2.   La Spagna garantisce l’attuazione della presente decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla notifica della stessa.
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Art. 3 Decisione (UE) 2013/126 — Testo vigente | Portale Normativo