Art. 2

In vigore dal 8 mag 2012
1.   La Spagna deve recuperare dal beneficiario gli aiuti non compatibili di cui all’. 2.   L’importo da restituire comprende gli interessi calcolati dal momento in cui le somme erogate sono state messe a disposizione del beneficiario fino al momento della loro effettiva restituzione. 3.   Gli interessi sono calcolati a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio (43), secondo il regime dell’interesse composto. 4.   A decorrere dalla data della notifica della presente decisione la Spagna sospende tutti i pagamenti ancora previsti a titolo degli aiuti di cui all’.
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