Art. 8

In vigore dal 26 apr 2012
Se non è presidente del comitato, il presidente del gruppo di lavoro Eurogruppo può partecipare alle riunioni del comitato e alle discussioni, salvo altrimenti deciso dal comitato Salvo altrimenti deciso dal comitato, i supplenti possono partecipare alle riunioni del comitato. Essi non partecipano al voto. Salvo altrimenti deciso dal comitato, essi non prendono parte alle discussioni. Un membro che si trovi nell’impossibilità di partecipare a una riunione del comitato può delegare le sue funzioni a uno dei supplenti o a un altro membro. Il presidente e il segretario del comitato dovrebbero esserne informati per iscritto prima della riunione. In circostanze eccezionali il presidente può accettare soluzioni alternative.
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Art. 8 Decisione (UE) 2012/245 — Testo vigente | Portale Normativo