Art. 11

In vigore dal 26 apr 2012
Di norma, il presidente rappresenta il comitato; in particolare può essere autorizzato dal comitato a riferire sui lavori e a rilasciare osservazioni orali su pareri e comunicazioni preparati dal comitato. Il presidente ha la responsabilità delle relazioni del comitato con il Parlamento europeo.
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Art. 11 Decisione (UE) 2012/245 — Testo vigente | Portale Normativo