Art. 5
In vigore dal 26 apr 2012
Ove si richieda una votazione, i pareri, le relazioni e le comunicazioni sono adottati alla maggioranza dei membri. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Tuttavia, in caso di pareri o opinioni su questioni per le quali il Consiglio può in seguito adottare una decisione, i membri delle banche centrali, quando sono presenti, e la Commissione possono partecipare pienamente alle discussioni, senza prendere parte alla votazione. Il comitato riferisce altresì in merito a opinioni minoritarie o dissenzienti espresse nel corso dei lavori.
Storico versioni
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