Art. 2
In vigore dal 26 apr 2012
Il comitato può tra l’altro:
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essere consultato nell’ambito della procedura che comporta decisioni relative al meccanismo di cambio nella terza fase dell’unione economica e monetaria,
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fatto salvo l’articolo 240 del trattato, preparare i lavori del Consiglio relativi all’evoluzione del tasso di cambio dell’euro,
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costituire il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea (BCE) può essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari dei ministeri, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE.
Storico versioni
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