Art. 4
In vigore dal 9 mar 2012
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
la data alla quale ogni misura di aiuto è stata messa a disposizione del beneficiario, l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare dal beneficiario per ogni misura di aiuto;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.
2. La Francia tiene informata la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e degli interessi percepiti sulla somma da recuperare già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni
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