Art. 2

In vigore dal 9 mar 2012
1.   La Francia è tenuta a recuperare gli aiuti di cui all’ presso la Financière Sernam e le sue controllate, Sernam Services e Aster. 2.   Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data del versamento al beneficiario fino alla restituzione effettiva. 3.   I tassi di interesse sono calcolati su una base composta in conformità al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
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