Art. 2
In vigore dal 9 mar 2012
1. La Francia è tenuta a recuperare gli aiuti di cui all’ presso la Financière Sernam e le sue controllate, Sernam Services e Aster.
2. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data del versamento al beneficiario fino alla restituzione effettiva.
3. I tassi di interesse sono calcolati su una base composta in conformità al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Storico versioni
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