Art. 3

In vigore dal 9 mar 2012
1.   Il recupero degli aiuti di cui all’ è immediato ed effettivo. 2.   La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica. 3.   In questo contesto, la Francia può tenere conto degli eventuali importi recuperati dalla SNCF in seguito alla liquidazione di Sernam SA alle condizioni indicate.
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