Art. 6
In vigore dal 25 gen 2012
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso Deutsche Post AG;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
documenti attestanti che a Deutsche Post AG è stato imposto di rimborsare l’aiuto non compatibile con il mercato interno.
2. La Germania informa regolarmente la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto non compatibile con il mercato interno di cui all’. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro trasmette immediatamente le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, oltre a fornire dettagli sull’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso Deutsche Post AG.
Storico versioni
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