Art. 4

In vigore dal 25 gen 2012
1.   La Germania procede al recupero presso Deutsche Post degli aiuti non compatibili con il mercato interno di cui all’, accordati a Deutsche Post AG dal 1o gennaio 2003, fino al momento in cui sarà completamente eliminato il vantaggio comparativo. 2.   L’importo da recuperare in base al paragrafo 1 comprende gli interessi calcolati a decorrere dal momento in cui l’aiuto è stato accordato al beneficiario fino al momento della sua effettiva restituzione. 3.   Gli interessi vengono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e a norma del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (108) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Germania garantisce che, dalla data della notifica della presente decisione, Deutsche Post AG, tenuto conto del finanziamento degli oneri mediante ricavi dai servizi postali a tariffa regolamentata autorizzato dall’autorità di regolamentazione del settore postale, non beneficerà più di vantaggi comparativi per i servizi non soggetti a regolamentazione delle tariffe.
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