Art. 5

In vigore dal 25 gen 2012
1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’, come previsto all’, è immediato ed effettivo. 2.   La Germania attua la decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
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Art. 5 Decisione (UE) 2012/636 — Testo vigente | Portale Normativo