Art. 5
In vigore dal 25 gen 2012
1. Il Belgio recupera gli aiuti incompatibili concessi nell’ambito delle misure di cui agli .
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario, fino alla data del loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (123) e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Il Belgio annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti concessi nell’ambito delle misure di cui agli , a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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