Art. 7

In vigore dal 25 gen 2012
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 2.   Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell’ambito delle misure di cui agli . Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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Art. 7 Decisione (UE) 2012/321 — Testo vigente | Portale Normativo