Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 gen 2012
1.   Il Belgio recupera gli aiuti incompatibili concessi nell’ambito delle misure di cui agli . 2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario, fino alla data del loro recupero effettivo. 3.   Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (123) e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   Il Belgio annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti concessi nell’ambito delle misure di cui agli , a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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