Art. 6

In vigore dal 20 dic 2011
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Portogallo trasmetterà alla Commissione le seguenti informazioni: a) la descrizione dettagliata delle misure adottate per abrogare l’articolo 11, paragrafo 2, della legge n. 21/92; b) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso la RTP; c) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; e d) i documenti che dimostrano che alla RTP è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 2.   Il Portogallo terrà la Commissione informata sugli sviluppi delle misure nazionali adottate per applicare la presente decisione fino al completamento del recupero dell’aiuto di cui all’. Esso trasmetterà immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Esso fornirà inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e agli interessi già recuperati presso la RTP.
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Art. 6 Decisione (UE) 2012/365 — Testo vigente | Portale Normativo