Art. 3

In vigore dal 20 dic 2011
1.   L’esenzione illimitata dal pagamento di tutte le spese legate a qualsiasi atto di iscrizione, registrazione o annotazione, concessa alla RTP in virtù dell’articolo 11, paragrafo 2, della legge portoghese n. 21/92, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. 2.   L’aiuto di Stato che in virtù dell’articolo 11, paragrafo 2, della legge n. 21/92 il Portogallo ha illegittimamente concesso alla RTP in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato interno.
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