Art. 1

In vigore dal 20 dic 2011
1.   Le seguenti misure ad hoc che il Portogallo ha concesso alla Radiotelevisão Portuguesa S.A. (RTP) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato: a) la ripianificazione del debito di 1 206 milioni di PTE che il Portogallo ha concesso alla RTP sotto forma un accordo con l’ente responsabile della previdenza sociale concluso nel 1993; b) gli apporti di capitale concessi tra il 1994 e il 1997, per un importo complessivo pari a 46 800 milioni di PTE; c) il prestito di 20 000 milioni di PTE concesso nel 1998; d) l’esenzione temporanea dalle spese di registrazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della legge portoghese n. 21/92, pari a 11 000 000 PTE. 2.   Le misure di aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato giacché non hanno dato luogo a una compensazione eccessiva dei costi netti legati alle funzioni di servizio pubblico affidate alla RTP.
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Art. 1 Decisione (UE) 2012/365 — Testo vigente | Portale Normativo