Art. 6
Monitoraggio, valutazione e revisione
In vigore dal 19 dic 2011
Monitoraggio, valutazione e revisione
1. La Commissione controlla costantemente e sistematicamente l’attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulga periodicamente i risultati di tale controllo. All’inizio del 2013 è presentata al Consiglio una relazione di monitoraggio specifica dedicata all’attuazione delle attività di sicurezza e protezione nucleari del programma quadro.
2. Non appena completata l’attuazione del programma quadro, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione affiderà a esperti indipendenti l’incarico di effettuare una valutazione esterna delle motivazioni, dell’attuazione e dei risultati del programma. La Commissione comunicherà le conclusioni della valutazione, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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